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PUBBLICO IMPIEGO: Personale degli enti locali. Posizioni organizzative. Orario di lavoro e straordinario.

PUBBLICO IMPIEGOPersonale degli enti locali. Posizioni organizzative. Orario di lavoro e straordinario.
L’art. 41, comma 9, del CCRL del 07.12.2006, prevede che, per tutta la durata dell’incarico di posizione organizzativa, il dipendente ha l’obbligo di adeguare il proprio orario di lavoro, anche oltre le 36 ore settimanali, alle effettive esigenze degli enti e dei servizi cui è preposto. 
Il Comune ha chiesto un parere in ordine ad alcune problematiche concernenti l’orario di lavoro delle posizioni organizzative, nonché il lavoro straordinario effettuato dalle medesime.
Sentito il Servizio organizzazione, formazione e relazioni sindacali comparto, preliminarmente si osserva che compete alle singole amministrazioni locali definire con norme regolamentari gli aspetti inerenti alla corretta gestione dell’orario dovuto dal personale in servizio, compresi i titolari di posizione organizzativa, ovviamente nel rispetto delle clausole contrattuali stabilite in materia.
Premesso un tanto, in via generale, si esprimono le seguenti considerazioni.
L’art. 41, comma 9, del CCRL del 07.12.2006, prevede che, per tutta la durata dell’incarico di posizione organizzativa, il dipendente ha l’obbligo di adeguare il proprio orario di lavoro, anche oltre le 36 ore settimanali, alle effettive esigenze degli enti e dei servizi cui è preposto.
La ratio della citata norma non è certo quella di consentire alle posizioni organizzative una particolare flessibilità dell’orario, intesa quale ‘libera gestione’ del medesimo, sottratta agli obblighi imposti al restante personale dipendente. l titolari di posizione organizzativa sono, infatti, tenuti a garantire la propria disponibilità oltre il minimo orario dovuto contrattualmente (36 ore settimanali) [1].
Per le ragioni sopra esposte, l’art. 44, comma 1, del citato contratto regionale stabilisce che il trattamento economico riconosciuto ai titolari di posizione organizzativa assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue. Ciò significa che, per le prestazioni lavorative settimanali oltre le 36 ore, fino al raggiungimento delle 120 ore annue, essendo vietata la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, deve ritenersi vietata anche l’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso (c.d. riposo compensativo).
In relazione a quanto già sopra evidenziato, il titolare di posizione organizzativa è tenuto ad osservare, come tutti gli altri dipendenti le regole stabilite (dal contratto e dall’ente) per una corretta gestione dell’orario di lavoro. Pertanto, qualora si ravvisi la necessità di uscire anticipatamente, tale assenza dovrà essere debitamente autorizzata e giustificata mediante gli istituti contrattuali previsti (permessi brevi, festività soppresse, ecc).
Per quanto concerne, da ultimo, il concetto di lavoro straordinario, l’art. 17, commi 1 e 2, del CCRL del 01.08.2002, dispone che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e sono espressamente autorizzate dal dirigente o figura equivalente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
E’ da rilevare che compete al soggetto che autorizza lo svolgimento di lavoro straordinario valutare le esigenze concrete ed effettive che determinano la necessità della prestazione ulteriore del dipendente. La giurisprudenza amministrativa ha rilevato come la preventiva autorizzazione implichi la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro [2]. Pertanto, si ritiene che tale prestazione oltre orario possa riguardare anche l’attività ordinaria, intesa come svolgimento delle funzioni proprie, in fattispecie che richiedano, ad esempio, la presenza del dipendente in particolari sedi (ad es. partecipazione a sedute degli organi politici, permanenza in servizio per attività istituzionali da ultimare entro termini temporali definiti e improrogabili).
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[1] Cfr. parere RAL 1383, consultabile sul sito: www.aranagenzia.it.
[2] Cfr. Cons. di Stato, sez. III, sentenza n. 5953 del 2012
 (29.10.2013 – 
link a www.regione.fvg.it).

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