ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGO: Gli enti non possono riassumere il personale trasferito alle partecipate.
Illegittimo il riassorbimento automatico del personale ex comunale dipendente da società partecipate che l’ente abbia deciso di mettere in liquidazione, reinternalizzando i servizi.
La Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo della Lombardia, col parere 18.02.2014 n. 76, «gela» gli enti locali sulla possibilità di riacquisire il personale a suo tempo trasferito in società partecipate costituite per la gestione di alcuni servizi, laddove rivedendo la decisione stabiliscano di riacquisirli e svolgerli direttamente, senza più l’operato della partecipata.
Il parere osserva che gli enti locali sono tenuti a rispettare tutti i vincoli e limiti alla spesa posti dalla normativa vigente, anche nel caso della reinternalizzazione dei servizi, dal momento che la «riassunzione» del personale a suo tempo trasferito finisce per essere, sostanzialmente, una nuova assunzione. Dunque, occorre il rispetto del rapporto tra spesa di personale e totale della spesa corrente, che risulti inferiore al 50% e in costante riduzione; allo stesso modo, è necessario che l’ente interessato effettui le nuove assunzioni nel limite del 40% del costo delle cessazioni avvenute l’anno precedente. Ovviamente, occorre anche il rispetto del patto di Stabilità.
Non sono accoglibili escamotage, per superare questi vincoli, i quali di fatto non consentono il pieno riassorbimento del personale ex comunale trasferito alle partecipate, come quelli proposti dal comune che ha sollecitato con un quesito l’intervento della magistratura contabile. L’idea proposta è stata quella di considerare il transito dei dipendenti ex comunali dalla partecipata liquidata al comune come una mobilità, il che avrebbe consentito di ritenere neutra la manovra, sul piano finanziario.
Il no della Corte dei conti è secco. I limiti alle assunzioni sono un vincolo di finanza pubblica non suscettibile di deroghe interpretative. Per altro, l’ipotesi della mobilità, oltre a contrastare con i vincoli si pone in chiaro contrasto con l’assetto normativo che, per effetto della legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 147/2013), in modo molto più chiaro impedisce l’osmosi tra personale delle partecipate e gli enti locali.
Infatti, l’articolo 1, comma 563 della legge 147/2013 vieta espressamente processi di mobilità, cioè di trasferimenti, tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e le pubbliche amministrazioni stesse.
Né, prosegue la Corte dei conti, è possibile «gonfiare» la spesa di personale, includendo quella delle partecipate, da consolidare solo nei limiti imposti dalla legge, per la verifica finanziaria del rispetto del rapporto col totale della spesa corrente (articolo ItaliaOggi del 07.03.2014).