| COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIAProvincia di Avellino
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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
RIPARTO FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA’
ANNO 2013
In data 20/09/2013, presso la Residenza Municipale del Comune di San Sossio Baronia, ha avuto luogo l’incontro tra:
– Presidente: Dott. Donato Morano
– Componente: Dott. Francesco Iacoviello
– Componente: Dott.
-Organizzazione Sindacale Territ. CISL F.P. : Tullio De Padua
-Organizzazione Sindacale Territ. CGIL F.P.: Carmine Camerlengo
-Organizzazione Sindacale Territ. UIL F.P.L.: ///////
– R.S.U.: Antonio Fernando Raffa
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per l’annualità 2013.
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2013, in applicazione delle VIGENTI normative contrattuali.
Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s’intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l’anno di riferimento i nuovi importi.
In applicazione dell’art. 17, comma 4 del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie
disciplinate dal presente contratto.
Il presente contratto si adegua per effetto di quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 150/2009 alle disposizioni riguardanti gli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del citato decreto.
ART. 2
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE
Dato atto che:
trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
Nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
FONDO RELATIVO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA’
ANNO 2013
ART. 3
RIPARTO FONDO
Il Fondo è stato costituito con Determinazione n. 49 del 18.09.2013 del Responsabile del Servizio Finanziario.
| Risorse destinate alla remunerazione del fondo per lavoro straordinario | 0 |
| Risorse destinate alla remunerazione del fondo per politiche di sviluppo risorse umane e produttività | 34.416,83 |
TITOLO III°
UTILIZZO DELLE RISORSE
ART. 4
UTILIZZO SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL LAVORO
STRAORDINARIO
Il fondo per il lavoro straordinario è pari a €. Zero.
ART. 5
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL’INDENNITA’ DI COMPARTO.
Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004.
Il finanziamento dell’indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall’entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Egualmente non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.
Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell’entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 grava sul fondo in parola il costo dell’indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.
Per l’anno 2013 le quote mensili dell’indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a: €. 6.706,96.
ART. 6
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO
DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
GIA’ EFFETTUATE A TUTTO IL 31/12/2012
Per questo istituto, allo stato, non viene accantonata alcuna cifra stante l’impossibilità di poter procedere alla materiale liquidazione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo.
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di : cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all’interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.
Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario.
Il costo derivante dagli incrementi stipendiali previsti dai CCNL delle diverse posizioni di sviluppo del sistema di classificazione è finanziato con le risorse nazionali dei CCNL a carico del bilancio dell’Ente.
L’utilizzo del fondo a tutto il 31/12/2012 risultante dall’applicazione di quanto sopra sancito ammonta ad €. 14.025,96.
TITOLO IV°
UTILIZZO RISORSE DECENTRATE
ART.7
UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE
INDENNITA’ DI RISCHIO, DISAGIO, TURNO , REPERIBILITA’, MANEGGIO VALORI, MAGGIORAZIONE ORARI FESTIVI, NOTTURNI
E FESTIVI NOTTURNI.
Si assumono a riferimento gli istituti contrattuali:
A) INDENNITA’ DI TURNO
L’indennità di turno:
1) è destinata a compensare le prestazioni dei dipendenti il cui orario di lavoro è articolato in turni ai sensi dell’art.22 del C.C.N.L. 14.09.2000;
2) per l’anno 2013 le parti non individuano nessun profilo cui corrispondere la detta indennità:
– per il Servizio/Ufficio________________
personale impegnato n.________ x €_________ = € __________
Sommano € . 0,00
B) INDENNITA’ DI RISCHIO
L’indennità di rischio:
1) è contemplata dall’art. 37 del C.C.N.L.14.09.2000;
2) è quantificata in complessivo €. 30,00 mensili (art.41 del C.C.N.L.
22/01/2004);
3) compete solo per i periodi di effettivo esposizione al rischio;
4) per l’anno 2013 le parti individuano i seguenti profili cui corrispondere
detta indennità
– per il Servizio/Uff.Tecnico(n. 1 operaio): personale n. 1 x € 30,00 = €. 360,00
Sommano €. 360,00
C) INDENNITA’ DI REPERIBILITA’
L’indennità di reperibilità:
1) è contemplata dall’art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000 come integrato dal C.C.N.L. del 5.10.2001;
2) per l’anno 2013 le parti individuano le seguenti risorse da destinare allo scopo:
-Serv./Uff. Anagrafe e Stato Civile €. 1.239,60
-Serv./Uff. Cimiteriale €. 1.385,22
Sommano €. 2.624,82
D) INDENNITA’ MANEGGIO VALORI
L’indennità di maneggio di valori:
1) è contemplata dall’art.36 del C.C.N.L. 14.09.2000;
2) è corrisposta ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportano il maneggio di valori di cassa;
3) per l’anno 2013 le parti non individuano nessun profilo cui corrispondere detta indennità:
Serv/economato €. 0,00
E) ORARIO/FESTIVO/NOTTURNOFESTIVO
Pagamento indennità orario/festivo/notturno/notturno festivo €. 547,65
F) INDENNITA’ DI DISAGIO
L’indennità di disagio:
1) è contemplata per il personale di categoria A, B e C dall’art. 17 c. 2 del C.C.N.L. del 1.04.1999
2) è corrisposta ai lavoratori che svolgono attività particolarmente disagiata;
3) per l’anno 2013 le parti non individuano nessun profilo cui corrispondere detta indennità:
n. 0 Dip. €. ,00
ART. 8
UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA’
L’indennità di responsabilità:
1) è prevista dall’art. 17 c.2 lett. f) del C.C.N.L. del 1.04.1999 come modificato dall’art. 36 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e dall’art 7 del C.C.N.L. 9 maggio 2006;
2) è riferita a dipendenti di categoria B, C e D per l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità con esclusione per il personale incaricato delle posizioni organizzative;
3) la sua quantificazione è collegata agli incarichi ricevuti e garantiti in base alle relative responsabilità.
Per l’anno 2013 le parti non individuano nessun profilo cui corrispondere detta indennità:
Uff/Serv.: n. x € . 2.500,00 = € 0,00
Sommano €. 0,00
L’art. 17 co. 2 lett. i) del C.C.N.L. 1.04.1999, come integrato dall’art. 36 del C.C.N.L. del 22.01.2004, contempla una ulteriore indennità di responsabilità
fissata nella misura massima di €. 300,00.
Per l’anno 2013 le parti individuano i seguenti profili cui corrispondere detta
indennità:
Sommano €.1.200,00
Per tutte le indennità di cui innanzi sono stati riportati i valori annui relativi a personale e tempo pieno.
Detti valori andranno quindi graduati in funzione del tipo di rapporto di impiego e della decorrenza dello stesso.
Art. 9
UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE LA
PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.
Le parti infine:
1) prendono atto che la normativa di più recente emanazione (L. 4.03.2009 n.15 , D.L. 112/08 convertito nella Legge133/08, Legge 203/08) esclude la possibilità di una corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;
2) prendono atto in particolare dell’esigenza di correlare gli ulteriori incentivi a obiettivi determinati e a risultati suscettibili di valutazione;
3) decidono pertanto di destinare l’importo residuo del fondo, €. 8.951,44 per le politiche di sviluppo e delle risorse umane esercizio 2013 ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi secondo la disciplina delle “Linee Guida per la Valutazione della Performance” approvata con Deliberazione G.C. n. 65 del 28.12.2012 che qui si intende integralmente richiamata.
– Produttività e miglioramento dei servizi
Polizia Municipale €. 1.330,00
Area Tecnica Servizio Manutenzione Ordinaria €. 300,00
Servizi Amministrativo – Tecnico – Finanziario €. 7.321,44
TOTALE €. 8.951,44
Art. 10
RISORSE DESTINATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Le risorse provenienti da specifiche disposizioni di legge sono le seguenti:
– 2% progettazione interna per €. 15.000,00
TOTALE €. 15.000,00
E’ verbale e viene sottoscritto in segno di totale accettazione.
Lì 20/09/2013.
LE DELEGAZIONI
di parte:
PUBBLICA SINDACALE